L’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 175/2014, prevede l’obbligo, da parte delle Strutture sanitarie di comunicare al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie erogate, al fine dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Come previsto dalle istruzioni ministeriali relative alla dichiarazione dei redditi, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata ma solo la parte di spese mediche e di assistenza specifica, come separatamente indicata nella documentazione rilasciata dalla Struttura. 

L’Ente, pertanto, ha predisposto la dichiarazione delle spese sanitarie e di assistenza specifica non coperte da contributo regionale, sostenute da ogni singolo ospite, che possono essere portate in deduzione dal reddito o detrazione dell’imposta sul reddito ai fini della dichiarazione dei redditi (730-Unico) a seconda di come viene qualificato il soggetto ai fini fiscali.

Sono deducibili dal reddito complessivo le suddette spese sostenute dalle persone che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 104 del 1992, anche coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra.

In mancanza di tale riconoscimento le spese sono detraibili dall’imposta sul reddito.